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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

1. Denominazione. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale di secondo livello denominata “Coordinamento Ligure Discipline Olistiche” di seguito detta “associazione” o “coordinamento”.

 

2 . Sede. La sede sociale è stabilita in Genova, in via  G. Casaregis al numero civico 38/3.

Il cambio di sede, nell’ambito dello stesso Comune, non costituisce modifica sostanziale allo statuto.

 

3. Presupposti. I contenuti e la struttura dell'associazione rispecchiano quanto previsto dalle vigenti normative in tema di associazionismo di promozione sociale.

In particolare si richiamano le regole ed i principi del Codice Civile, della Legge 383 del 7 dicembre 2000 e della Legge Regionale, Regione Liguria, n 30 del 24 dicembre 2004.

 

4. Finalità e scopi

L’associazione è apartitica, democratica, non ha fini di lucro, ha durata illimitata, è di promozione sociale.

È un centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la  partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

Le finalità dell’associazione sono di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Scopo dell’associazione è la ricerca e la diffusione degli studi nel campo dell’evoluzione della persona umana, dell’individuo nel rispetto totale dei valori fondamentali che ci contraddistinguono in qualità di Esseri Umani e come facenti parte di un ecosistema ambientale.

Intende inoltre:

  • Sviluppare un lavoro comune alle diverse realtà associative già esistenti (competenza professionale, ambiti specifici, etica, deontologia)
  • Favorire l’organizzazione di eventi di interesse pluridisciplinare
  • Sostenere una crescente e più completa diffusione delle pratiche per il benessere, garantendo correttezza delle informazioni
  • Promuovere la qualità dei servizi offerti garantendo la tutela del consumatore/fruitore
  • Organizzare conferenze, convegni, manifestazioni, tavole rotonde, dibattiti su singoli argomenti e/o sul tema delle discipline olistiche rivolti/aperti al pubblico per diffondere la conoscenza delle pratiche del benessere
  • Sostenere la collaborazione e l’informazione con la pubblica amministrazione ed altri enti sociali negli ambiti delle discipline olistiche.

L’associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità e ai destinatari delle informazioni, eventualmente anche attraverso notiziari, periodici, attività editoriali e via Internet.

Inoltre l’associazione può concedere a privati, Circoli, Associazioni o gruppi sportivi l’uso della sede per lo svolgimento di riunioni, stages, manifestazioni, feste, ecc..

 

Soci

5. Aderenti. Sono aderenti all'associazione Associazioni, Enti, Società o Ditte individuali che, presa visione dello statuto e del regolamento, fanno richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, e dopo approvazione dello stesso Consiglio, pagano la quota sociale.

6. Requisiti per l’ammissione.

Sono ammessi al Coordinamento Associazioni, Enti, Società o Ditte individuali che operino nell’ambito delle discipline olistiche, che desiderino promuoverne la conoscenza, lo studio e la diffusione e con una sede operativa nel territorio ligure; esse si impegnano ad agire nel rispetto delle norme di correttezza nei confronti delle altre professioni e nel rispetto delle regole deontologiche riguardo alla comunicazione e allo svolgersi delle proprie attività e senza discriminazioni di pensiero, razza, religione e sesso.

7. Ammissione a Socio

L' aspirante socio presenta domanda di adesione nella quale dichiara di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento dell'Associazione. Potranno essere richiesti ulteriori requisiti secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e specificato nel Regolamento. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione da parte del Consiglio.

8. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

  • dimissioni volontarie
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal consiglio; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.

 

Diritti e obblighi degli aderenti

9. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall' appartenenza all'associazione.

10. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a concorrere allo scopo dell’associazione.

 

Organi

11. Sono organi dell'associazione

  • l'Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Segretario
  • il Tesoriere
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Collegio dei Revisori dei conti

 

Assemblea

12. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione.

13. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno, entro 6 mesi dalla fine dell’anno sociale, e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data di affissione dell' avviso nella bacheca sociale e sul sito internet.

14. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

15. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

16. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

17. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo le modifiche allo statuto che vanno approvate con la maggioranza dei 2 terzi degli aderenti.

18. L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del consiglio;
  • eleggere i componenti del collegio dei probiviri;
  • approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;

 

Il Consiglio Direttivo

19. Il consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero variabile da sette a dodici membri.

20. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno annualmente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

21. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

22. Il consiglio ha i seguenti compiti:

  • fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
  • sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  • eleggere il presidente;
  • nominare il segretario e le altre cariche;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
  • stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
  • ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • sostituire, cooptare i consiglieri che per morte o dimissioni venissero a mancare.

 

Presidente

23. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

24. Esso cessa dalla carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni.

25. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.

26. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

27. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del consiglio più anziano di età.

 

Segretario

28. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio.

 

Collegio dei probiviri

29. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea tra i soci e non soci. Esso elegge nel suo seno il presidente.

30. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

31. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

 

Collegio dei revisori dei conti

32. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea tra i soci e non soci, che ne elegge anche il presidente.

33. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

34. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

35. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

 

Gratuità e durata delle cariche

36.  Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, sono gratuite e possono essere riconfermate.

L’Assemblea che nomina gli organismi sociali può eventualmente stabilirne un compenso economico.

37. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Risorse economiche

38. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e dì istituzioni pubbliche, tra le quali le Circoscrizioni;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attrazioni ludiche, giochi vari;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

39. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio.

40. 0gni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

41. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

42. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'Ente verrà devoluto ad Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

43. La quota non è trasmissibile e non rivalutabile.

 

Quota sociale

44. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal consiglio direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

45. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Bilancio

46.0gni anno devono essere redatti, a cura del consiglio i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

47. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

48. L’esercizio sociale è stabilito dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Modifiche allo statuto

49. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o dalla metà più uno dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti all’Associazione.

 

Norma di rinvio

50. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

REGOLAMENTO

CONSIGLIO DIRETTIVO

CODICE DEONTOLOGICO